
Un Re Mida sui generis: Dell’arte di trasformare tutto in trattenimento
Sull’altare della Sicurezza e della Difesa dei patri confini è lecito, anzi doveroso, offrire sacrifici. Non in senso letterale, quanto ovviamente metaforico, con particolare predilezione per l’ossessivo utilizzo della detenzione amministrativa, o trattenimento.
Il ricorso alla privazione della libertà personale degli stranieri non è una novità.
Nel corso di venti anni, siamo passati dai CPT (Centri di permanenza temporanea) della Turco-Napolitano, ai CPR (Centri di permanenza per il rimpatrio) del Decreto Minniti – Orlando, passando per i CIE (Centri di identificazione ed espulsione) del Decreto Maroni (Pacchetto Sicurezza). Dal 1998 stesse strutture, stesse funzioni, nomi diversi per stagioni politiche diverse.
A seconda di quanto forte debba colpire il pugno della sicurezza, anche solo lessicalmente: “Permanenza temporanea” è meglio di “Rimpatrio” che è più digeribile e allo stesso tempo meno altisonante di “Espulsione”.È dal 1998, insomma, che il Legislatore resta ancorato a una risposta esclusivamente repressiva e, di fatto, detentiva. Ma non verso imputati o condannati per gravi reati, bensì nei confronti di uno status, una mera condizione personale: l’assenza del permesso di soggiorno o di visto di ingresso.
Il trattenimento è una delle misure consentite agli Stati per espletare le procedure di rimpatrio di uno straniero. Fin qui, quindi, nulla di nuovo. Si potrebbe aggiungere che la Direttiva europea sui rimpatri chiede di adottare, se possibile, soluzioni meno drastiche mentre il nostro Testo Unico sull’immigrazione sostanzialmente è incentrato proprio sul ricorso sistematico al trattenimento o comunque all’esecuzione coatta dell’espulsione.

Ma del resto, perché sprecare tempo e risorse pubbliche per misure alternative se è più semplice e veloce rinchiudere una persona in una struttura militarizzata, nascosta a occhi esterni, e vedere come va a finire? Perché – e questo è doveroso ribadirlo – meno della metà delle persone trattenute nei CPR viene effettivamente rimpatriata. La maggior parte però è rilasciata una volta decorso il periodo massimo per il trattenimento, adesso ridotto a novanta giorni, ma precedentemente fissato a centottanta.
Insomma, storicamente in Italia si predilige il trattenimento come modalità di (non) eseguire le espulsioni.
Ma anche quando non si tratta di cittadini stranieri da espellere sembra che l’unica risposta possibile sia quella repressiva.
Nel 2015 l’Unione europea ha chiesto a Italia e Grecia di organizzare dei centri per l’identificazione dei migranti e la valutazione della loro situazione personale (espulsione, accesso alla domanda di asilo, richiesta di trasferimento in altro Stato): gli hotspot o “punti di crisi”. Un approccio, con molte zone d’ombra e criticità, il cui fine però era quello di velocizzare l’attivazione di differenti procedure a seconda delle richieste e delle esigenze del singolo.
Sin dalla loro nascita in Italia, gli hotspot sono stati dei veri e propri buchi neri, originariamente senza alcuna copertura normativa. Proprio l’assenza di una disciplina specifica ha reso questi luoghi strumentali alle esigenze prettamente politiche e di propaganda, a scapito del rispetto dei diritti delle persone presenti. Pur senza una precisazione chiara e ufficiale, i punti di crisi erano (e tutt’ora sono) grandi strutture, sorvegliate militarmente da cui non ci si poteva allontanare volontariamente.
Non erano previsti un termine massimo di permanenza né, eventualmente, la convalida da parte dell’autorità giudiziaria. L’unica cosa certa era l’impossibilità di trasferimento altrove senza prima essere stati identificati. Chi rifiutava di sottoporsi al foto-segnalamento correva il rischio di si essere rinchiuso a oltranza o di essere indirizzato verso una procedura di espulsione. Si è addirittura registrata la presenza di minori stranieri o soggetti portatori di esigenze particolari, ovviamente non idonei alla permanenza in questi tipi di strutture.
Solo nel 2017 gli hotspot sono entrati ufficialmente nell’ordinamento italiano, ma solo per indicare che anche gli stranieri rintracciati in condizione di soggiorno irregolare debbano esservi trasferiti per l’identificazione e che il rifiuto alla registrazione delle impronte digitali costituisce “rischio di fuga” e pertanto autorizza al trasferimento e al trattenimento in CPR. Da luoghi in cui si è rilevata la privazione della libertà personale de facto a strutture in cui si valuta la possibilità o meno di trattenere lo straniero: il fine resta lo stesso ma viene reso più digeribile dalla previsione della convalida da parte del Giudice. Una sorta di sala d’attesa per la detenzione amministrativa, insomma.
L’”emergenza sbarchi” di quegli anni, che ha richiesto l’adozione dell’hotspot approach, e l’emergenza sanitaria odierna sono fenomeni radicalmente differenti.
Una particolare costante è, invece, l’adozione di misure emergenziali, a oggi formalmente motivate dall’esigenza di prevenzione e del contenimento del contagio, ma di fatto curiosamente rivolte solo a stranieri: l’uso delle cd. navi quarantena. Natanti presi in affitto con risorse pubbliche sui cui trasferire i migranti appena arrivati in Italia per la sorveglianza sanitaria e richiedenti asilo o cittadini stranieri già ospitati in strutture di accoglienza risultati positivi al Covid-19. Si tratta di trasferimenti avvenuti principalmente di notte, spesso senza un’informativa adeguata e da differenti territori.
Le navi utilizzate sono state cinque e i tempi di permanenza incerti e lunghi, anche fino a un mese. Si sono registrati, purtroppo, tre decessi a bordo o poco dopo lo sbarco.
Una volta accertata la negatività, sembra che le persone inizialmente in accoglienza non abbiano più ripreso il proprio posto e che, nonostante la manifestazione della volontà di chiedere protezione, gli stranieri di recente ingresso siano stati trasferiti nei CPR, prolungando di fatto la privazione della libertà personale senza particolari esigenze sanitarie o di sicurezza, trattandosi di migranti intenzionati a chiedere asilo e non contagiati dal virus.
Per entrambe le ipotesi, con un po’ di sana ingenuità, verrebbe da chiedersi come mai tale accortezza è prevista solo per stranieri e non anche per i cittadini italiani. Di certo non perché il virus colpisca più facilmente chi non ha il passaporto di questo Paese. E nemmeno perché, una volta accolti tutti i senza dimora autoctoni che non potevano trascorrere quarantena e isolamento in un alloggio dignitoso, non rimanevano altre soluzioni che questa. Anzi, Covid o meno, anche nel 2020 sono state costrette a rimanere per strada migliaia di persone di ogni nazionalità, perché la povertà non è decisamente razzista.

Come novelli Re Mida, nel corso degli ultimi venti anni Governi e Legislatori hanno chiesto e ottenuto il potere di trasformare ogni occasione in opportunità per sperimentare e implementare forme di privazione della libertà personale degli stranieri pur dovendone constatare, ma mai ammettere, la totale inutilità.
In attesa che si giunga alla conclusione del mito, in cui il protagonista prende consapevolezza che la propria cupidigia (o sete di consenso) gli si è ritorta contro, bisogna solo augurarsi di non saltare troppo in fretta all’episodio narrato da Ovidio, in cui allo stesso sfortunato ma cocciuto sovrano crescono sul capo delle orecchie d’asino come pegno della propria arroganza.